Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

      1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

          a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

          b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività

 

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del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

          c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

      2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
      3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
      4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
      5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
      6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
      7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da

 

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parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.